L'inventario, denominato "Corti antichi regimi" nella versione cartacea comprende le Corti della Bagliva, la Corte del Regio Secreto, e le Corti regie, vescovili e altre corti. Per facilitare la fruibilità, nella versione digitale è stato suddiviso in base alle magistrature.
Corti della Bagliva
La corte della Bagliva era un organo dell’amministrazione locale dello Stato normanno finalizzata al prelievo fiscale. La circoscrizione era detta baiulatio o baiulia , da qui il termine baglivo con cui si designava il funzionario posto a capo della magistratura. Nominato dal re nelle terre demaniali e dal barone in quelle feudali, il baglivo aveva attribuzioni in materia demaniale, finanziaria, di polizia urbana e rurale e si occupava anche di giustizia relativa a cause di poca importanza come furti di lieve entità, offese, bestemmie, arresto dei ladri e servi fuggitivi. Le sentenze potevano essere appellate al governatore della città, quindi all’Udienza e infine ai Tribunali superiori.
I baglivi persero la loro importanza già in epoca angioina, con gli Aragonesi le loro competenze erano attinenti solo alla riscossione dei dazi e delle gabelle ed alla giurisdizione dei danni causati sui terreni dagli animali, fino a diventare, negli ultimi secoli, giurisdizioni di grado inferiore.
Nel 1806 le loro competenze passarono alle rispettive università e vennero abolite definitivamente con l. 22/5/1808 n. 153 con l’istituzione del nuovo ordinamento giudiziario.
A solo titolo di esempio, gli atti riguardano: definizione di confini tra le Baglive; possesso di castagneto; bestiame; beni dotali; debiti non saldati.
1575 - 1805, fascc. 134 in bb. 9
Corte del Regio Secreto
L’ufficio del Regio Secreto si lega, nella progressione storica, agli antichi Camerari provinciali del tempo Normanno-Svevo e Angioino. Era un ufficio fiscale che a livello provinciale vigilava e provvedeva alla riscossione delle imposte indirette. Nella documentazione sono inclusi i dazi , cioè i diritti doganali, che riguardavano ad es. la neve, il vino, le erbe e sono compresi anche atti civili riguardanti tra l’altro la fida animali, affitto difese, jus scannagi, macellazione e vendita abusiva di carni. Il Regio Secreto istituito in ogni dogana, soprintendeva, per la parte finanziaria, ai baiuli, infatti sono contenuti nella documentazione atti civili tra balivi e mastri giurati.
1620 - 1805, fascc. 104 in bb. 6
Corti regie, vescovili e altre corti
Le Corti regie e baronali erano magistrature locali che amministravano la giustizia civile e criminale. Presiedute da un Governatore nominato dal re per le terre demaniali o dai baroni per le terre di loro giurisdizione, la successione avveniva mediante la presa di possesso delle città, ratificata , a seconda dei luoghi, o con atto notarile o in pubblico parlamento appositamente riunito. Il Governatore, nella cessione dell’ufficio si sottoponeva a sindacato, ossia al controllo del proprio operato. Sia i Governatori regi che baronali, autorizzavano i pubblici parlamenti delle rispettive Università.
Le corti baronali con l. 2 agosto 1806, n. 130. abolitiva della feudalità, ritornarono al potere sovrano; le corti regie, invece ebbero vita fino al 20 maggio 1808, quando la legge sull’organizzazione giudiziaria istituì i Giudicati di Pace.
In questa molteplicità di tribunali era compreso anche un foro competente per le cause che interessavano i chierici ed avevano connessione con la materia ecclesiastica. Le corti vescovili erano presiedute dal vescovo. Il privilegio venne abolito con l’entrata in vigore del codice napoleonico e gli ecclesiastici furono sottoposti sia nelle cause civili che criminali alla giurisdizione dei magistrati ordinari.
I processi civili sono in materia di crediti, pagamenti di pigione, sfratti, divisioni di eredità; quelli penali si riferiscono quasi sempre a furti.
(Di Benedetto)
1603 - 1808, voll. e fascc. 29 in bb. 2